Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d’impresa, il D.Lgs. n. 14/2019 , dal quale si apprende il nuovo ruolo di centralità che avranno i diversi componenti che accompagnano l’imprenditore.
I professionisti della crisi devono quindi essere sempre più preparati per poter entrare a far parte del team di esperti che andrà adaccompagnare l’azienda nella sua fase di difficoltà.
Con l’attuazione della legge ha visto la luce anche l’Albo dei gestori della crisi. Grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, entrato in vigore dal 6 luglio, si è data così attuazione all’articolo 356 del Cci.
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Potranno essere iscritti all’Albo i professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza:
- curatori,
- commissari
- liquidatori giudiziali.
All’interno del decreto n. 75, vengono chiarire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della Giustizia e i contributi per l’iscrizione all’albo.
L’esperto Negoziatore
L’imprenditore che si trova con la sua azienda in una situazione di crisi, può rivolgere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento del proprio territorio, e quindi richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto dovrà agevolare le trattative dell’imprenditore, avendo come l’obiettivo il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza
Questa figura, in quanto esterna all’azienda, agevolerà lo svolgimento di trattative con i creditori interessati, da svolgersi in modo riservato e tutelante l’impresa. Come prima cosa, l’esperto, dovrà verificare lo stato dell’azienda e capire se è concretamente possibile risanarla.
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Il Curatore
La figura del Curatore non ha subito grosse modifiche con l’attuazione della nuova legge. Il Curatore, come si legge nel decreto, quindi:
- non potrà attivare le azioni revocatorie e di inefficacia decorsi 3 anni dalla apertura della liquidazione giudiziale (art. 170, Codice);
- entro 60 giorni dall’inventario – e in ogni caso entro 150 giorni (prima 180) dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale – dovrà predisporre il programma di liquidazione. Se tale secondo termine non viene osservato, senza giustificato motivo, è causa della revoca del curatore (articolo 213, comma 6, Codice);
- il curatore procederà alla liquidazione dei beni con autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori prima dell’approvazione del programma di liquidazione, se il ritardo può causare pregiudizio ai creditori (articolo 213, comma 6, Codice);
- entro 8 mesi (prima 12) dall’apertura della procedura si deve tenere il primo esperimento di vendita dei beni, o iniziare le attività di recupero dei crediti (salvo differimento motivato emanato dal giudice delegato) (articolo 213, comma 5, Codice). Il mancato adempimento senza giustificato motivo è causa di revoca.
Il Gestore della crisi
Il «gestore della crisi» è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. Per farlo si avvarrà dell’aiuto di soggetti ausiliari che lo aiuteranno nello svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
Tra gli altri professionisti ci saranno anche Advisors o consulenti che assistono l’impresa in diverse fasi, come la fase di determinazione degli adeguati assetti; la fase di accesso alla composizione negoziata; o durante la crisi dell’impresa.
A questi, vanno poi aggiunti altri professionisti dell’imprenditore, come l’organo di revisione o di controllo societario, deputato tra l’altro a segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, Codice (articolo 25-octies, Codice).
Tutti professionisti che prenderanno parte alla gestione della crisi saranno nominati e incaricati dall’Autorità giudiziaria
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