Il nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza: le novità

Il nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza: le novità

Il 15 luglio 2022, con quasi due anni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui data è stata stabilita di recente con il D.Lgs n. 83/2022 del 17 giugno 2022 recante “Modifiche al Codice della Crisi d’Impresa dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132”.

Il nuovo quadro normativo sancisce l’abrogazione dell’istituto dell’allerta e della composizione assistita della crisi inizialmente previsto e fornisce un nuovo sistema di rilevamento tempestivo dello stato di crisi aziendale dando la possibilità di intervenire mediante il nuovo istituto di composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118.

Il nuovo sistema si focalizza sull’importanza e sulla fondamentale funzione che avranno – all’interno delle dinamiche di stabilità e crescita societaria – lo sviluppo di un adeguato business plan e una accurata predisposizione del budget.

Tra le novità si segnala anche un limite posto in capo ai creditori nei cui confronti operano misure protettive a tutela dell’impresa in difficoltà, i quali non potranno opporsi all’adempimento dei contratti né potranno autonomamente operare la loro risoluzione.

Il D.Lgs. n. 83/2022 dello scorso mese di giungo dà attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 in tema di ristrutturazioni ed insolvenza, c.d. “Direttiva Insolvency” e riporta all’interno del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. 

Come dicevamo inizialmente, l’ultimo provvedimento adottato dal legislatore porta con sé una prima novità, vale a dire l’abbandono del sistema di allerta inizialmente annunciato.

In questo modo diventa centrale il sistema di nuove misure di rilevamento immediato della sussistenza di uno stato di crisi, così permettendo al soggetto colpito dallo stato di insolvenza di poter intervenire in modo efficace anche attraverso l’istituto della composizione negoziata della crisi, che è stato introdotto con il D.L. n. 118/2021 poi convertito nella legge n. 147/2021.

Questo strumento in vigore dal 15 novembre 2021 si attiva su richiesta dell’imprenditore, sia quello commerciale che quello agricolo e non vi è nessun limite né riguardo l’aspetto dimensionale dell’impresa né riguardo il suo utilizzo.

La composizione negoziata della crisi

Come anticipato, alla composizione negoziata della crisi può ricorrere l’impresa che si trova in condizioni criticità riguardo il proprio assetto patrimoniale o economico finanziario.
L’imprenditore può rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio e chiedere che venga nominato un esperto dotato del necessario carattere di indipendenza che aiuti lo nell’intento di risanare la propria impresa.

Il professionista individuato dalla Camera di Commercio e incaricato di coadiuvare l’imprenditore in crisi è un soggetto che deve necessariamente possedere i requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. Il soggetto incaricato non deve essere legato professionalmente e personalmente con l’impresa e con tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di risanamento, perché in questo caso verrebbero meno i requisiti di indipendenza.
Il suo ruolo principale sarà quello propulsivo nelle trattative dell’imprenditore con i creditori, con l’obiettivo di eliminare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che in breve tempo porterebbe con molta probabilità alla crisi e all’insolvenza decretando la fine dell’attività d’impresa.

Il ruolo fondamentale dell’organizzazione imprenditoriale nel rilevamento e superamento della crisi

Il nuovo Codice della Crisi si focalizza sullo sviluppo degli strumenti idonei a prevenire l’insolvenza attraverso un rilevamento tempestivo delle criticità e dei sintomi, creando un sistema, per così dire di prevenzione.

Un ruolo fondamentale in questo quadro è attribuito all’imprenditore e alla sua capacità di sviluppare un adeguato assetto amministrativo, strutturale, organizzativo e contabile secondo le indicazioni sulla gestione dell’impresa fornite dall’art. 2086 del Codice Civile.
L’importanza di questo assetto è sancita dall’introduzione con il D.Lgs. 83/2022 del nuovo art. 3 – rubricato “adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” -nel testo del decreto legislativo che modifica il Codice della Crisi.

La disposizione normativa si riferisce proprio alle misure idonee e agli assetti che qualsiasi imprenditore deve adottare per poter rilevare tempestivamente ogni forma di squilibrio o economico-finanziario, con riferimento alle peculiari caratteristiche dell’impresa e all’attività imprenditoriale svolta.
Una corretta organizzazione imprenditoriale dal punto di vista strutturale, amministrativo e contabile darà la possibilità all’imprenditore di verificare sei i debiti contratti sono diventati effettivamente non più sostenibili e se risulta difficile garantire una continuità aziendale per i dodici mesi successivi.
L’imprenditore, nell’individuazione delle criticità appena menzionate, ha a sua disposizione dei segnali di allarme che gli sono forniti dal comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 83/2022, che apporta appunto le nuove ed ultime modifiche al Codice della Crisi.

I segnali di allarme sono costituiti da:

  1. esistenza di debiti riguardo le retribuzioni ai dipendenti, che devono essere scaduti da almeno trenata giorni e che siano pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. esistenza di debiti verso i fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  4. esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione);

Un assetto imprenditoriale ben impostato permetterà all’imprenditore di ottenere le informazioni necessarie a predisporre una check list di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza e gli permetterà anche di effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento secondo lo strumento previsto al comma secondo dell’art. 13, ovvero a Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza richiede certamente all’imprenditore una maggiore consapevolezza, responsabilità e uno sforzo più importante nell’adozione di uno stabile ed organizzato assetto aziendale volto a prevenire, a tutti gli effetti, una sempre possibile crisi d’impresa.
L’imprenditore sarà in questo modo più attrezzato non solo a prevenire ma anche a gestire la crisi nel momento in cui si troverà a doverla fronteggiare.

Ancora una volta, quindi, si ribadisce la centralità degli strumenti di programmazione, principalmente quelli riguardanti la predisposizione di un idoneo e ben strutturato business plan, che fornisca un quadro presente e futuro della vita dell’impresa e dei suoi potenziali sviluppi.

Cos’è il Concordato semplificato

Nuovo è anche l’istituto del concordato semplificato volto alla liquidazione del patrimonio. Si tratta di una nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi.

L’istituto vede nella liquidazione degli asset aziendali e del patrimonio una via d’uscita – come la prevedeva il concordato preventivo liquidatorio nel precedente sistema – nel caso in cui, ipotesi purtroppo non remota, lo sforzo attuato dall’imprenditore per risanare l’impresa non abbia portato ad accordi da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

Con l’accesso alla composizione negoziata della crisi cambia anche il ruolo degli intermediari finanziari 

Sempre in tema di composizione negoziata il Legislatore ha introdotto al comma 5 dell’art. 16 e al comma 5 dell’art. 18 degli strumenti di tutela dell’imprenditore che ricorre a tale strumento.

Il primo strumento di ausilio è rappresentato dagli intermediari finanziari, invitati a partecipare direttamente alle trattative “in modo attivo e informato”.
In particolare, si segnala un ottimo strumento di impulso volta ad evitare situazioni di blocco nella strada verso il superamento della crisi.
Infatti, l’accesso alla composizione negoziata non comporta sospensione o revoca degli affidamenti da parte delle banche.
La sospensione o la revoca potrà comunque essere disposta solo nel caso di disciplina di vigilanza prudenziale, che deve essere formulata con apposita comunicazione che ne esplichi i motivi
In questo modo gli istituti di credito diventano parte attiva e collaborativa nella strada verso l’uscita dalla crisi da parte dell’imprenditore.
Si evitano così quelle circostanze, purtroppo spesso verificatesi, in cui gli istituti finanziari in via prudenziale ponevano un muro di fronte alle difficoltà dell’imprenditore rendendo allo stesso praticamente impossibile percorrere la strada del risanamento.

Un aiuto per l’imprenditore in crisi: le misure protettive nei confronti dei creditori e la garanzia di continuità aziendale

Il comma 5 dell’art. 18 prevede un limite per i creditori dell’imprenditore in crisi nei cui confronti operano le misure protettive, limite rappresentato dall’impossibilità per i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

Questo strumento rappresenta linfa vitale per l’impresa che, pur in stato di crisi, ha a propria disposizione gli strumenti per poter garantire la continuità aziendale, punto di partenza questo, per un definitivo superamento della crisi.
I creditori, inoltre, non possono modificare i contratti rendendoli meno favorevoli all’imprenditore, non possono anticiparne la scadenza a causa del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. In conclusione, può affermarsi che l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi crea automaticamente per l’imprenditore un sistema di protezione che gli assicura di poter continuare la propria attività.


Vincenzo Maruccio, svolge l’attività libero-professionale a Roma presso lo studio legale condiviso con esperti collaboratori. È abilitato al patrocinio presso la Magistrature Superiori.
L’Avvocato Maruccio è specializzato in diritto societario e diritto commerciale e offre consulenze in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Nei suoi studi professionali a Roma e a Milano, collabora con esperti professionisti esperti nel settore legale nazionale ed internazionale.