Cos’è la composizione negoziata della crisi e quali sono le modalità per l’accesso secondo le indicazioni della camera di commercio
La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – istituto introdotto con la Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021 – è un importante strumento fornito all’imprenditore, per mezzo del quale lo stesso può usufruire prontamente di misure di supporto per contenere e superare gli effetti negativi di una crisi economica e finanziaria che può colpire la sua impresa.
Ipotesi quanto mai attuale e aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni, periodo in cui le aziende si sono trovate e si trovano a dover fronteggiare una situazione emergenziale mondiale.
Lo strumento della Composizione negoziata può essere utilizzato dall’imprenditore commerciale e anche da quello agricolo in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario così rilevanti da poterne causare una crisi o comunque l’insolvenza.
In questi casi l’imprenditore può rivolgersi al segretario generale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell’impresa, il quale nominerà – nel caso in cui emergano ragionevoli probabilità di superamento della crisi – un professionista esperto indipendente.
L’esperto indipendente con il suo supporto aiuterà l’imprenditore in crisi a svolgere le trattative con i creditori per giungere al risanamento dell’impresa.
Il portale delle Camere di Commercio d’Italia, nella sezione dedicata all’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, rende disponibile una piattaforma unica per le istanze e i documenti il cui accesso è consentito a tutti i soggetti coinvolti nella procedura.
Il sito web illustra i vari step del procedimento di avvio della composizione tramite web che si possono riassumere in 4 fasi.
PRIMA FASE: APERTURA ISTANZA
Fase iniziale nella quale il Rappresentante dell’Impresa apre l’istanza con un procedimento guidato per l’inserimento delle informazioni obbligatorie, mediante il quale condividerà l’istanza con i Professionisti indicati dall’Impresa, vale a dire con soggetti che possono contribuire al suo corretto completamento.
SECONDA FASE: NOMINA DEL SOGGETTO IDONEO
Dopo aver preparato l’istanza, il Rappresentante dell’Impresa la invia tramite la piattaforma.
A questo punto l’istanza viene resa disponibile sulla scrivania virtuale del Segretario generale della Camera di Commercio, che la prende in carico e la trasmette alla Commissione regionale per la nomina dell’Esperto, che nel caso di imprese sotto soglia viene nominato direttamente dal Segretario Generale.
La Commissione regionale o il Segretario generale consulta l’elenco regionale degli Esperti e procede alla nomina, valutando l’esperienza formativa di ciascun esperto risultante dal Curriculum Vitae.
L’Esperto può essere nominato anche al di fuori dell’ambito regionale ma può gestire solo un incarico per volta.
TERZA FASE: ACCETTAZIONE INCARICO
Grazie all’unica piattaforma resa disponibile dal portale web della Camera di Commercio per tutti i soggetti coinvolti, l’Esperto potrà facilmente accedere alla documentazione prodotta dall’impresa. In questo modo sarà in grado di verificare se vi siano i presupposti e le condizioni per accettare l’incarico. In questa fase per così dire preliminare, la documentazione sarà solo in visione per l’Esperto.
I criteri principali medianti i quali l’incaricato viene selezionato saranno quelli dell’indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo. Se queste verifiche daranno esito positivo, l’Esperto caricherà sempre sulla piattaforma la dichiarazione di accettazione.
Con il caricamento dell’accettazione l’esperto potrà scaricare e visionare compiutamente tutta la documentazione relativa all’istanza.
TERZA FASE: CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE
Questa fase, di taglio operativo, è caratterizzata dalla centralità che ricopre all’interno dell’istituto della Composizione negoziata.
Il primo passo sarà quello della convocazione dell’Imprenditore da parte dell’Esperto, che servirà a valutare se vi sono presupposti validi per una concreta prospettiva di risanamento.
In caso negativo l’Esperto informerà il Segretario generale della Camera di Commercio competente che disporrà l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
In caso positivo, invece, l’Esperto avvierà la propria attività di supporto creando all’interno della piattaforma web delle data room, vale a dire degli spazi accessibili a tutti i soggetti coinvolti, nei quali caricherà e depositerà i documenti relativi all’istanza.
Gli spazi creati dall’Esperto potranno essere condivisi solo con i soggetti autorizzati ed incaricati dallo stesso e, comunque, solo dopo aver ottenuto il consenso dell’imprenditore.
Un sistema che si preannuncia, almeno potenzialmente, semplice, rapido e sicuro, ma bisognerà attendere un periodo di adattamento per capire se e quali criticità potrà presentare e quali possibili soluzioni di semplificazione potranno essere individuate.

