Composizione negoziata della crisi nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La quarta fase del procedimento di Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – fase delle trattative tra imprenditore e creditori – è caratterizzata da centralità in considerazione del risultato da raggiungere, vale a dire il superamento della crisi imprenditoriale.
Uno dei protagonisti di questa fase è certamente l’Esperto nominato dalla Camera di commercio per lo svolgimento delle trattative, la cui figura può essere ricoperta da soggetti dotati delle seguenti caratteristiche:
- iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- soggetti che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza
Dopo la nomina dell’Esperto da parte della Camera di Commercio, lo svolgimento di tutte le verifiche preliminari e della sussistenza delle condizioni, l’Esperto procede all’accettazione dell’incarico, sempre secondo le modalità previste dal portale web.
Accettato l’incarico il professionista avvia la sua attività di supporto e agevolazione delle trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, con l’obiettivo di giungere ad una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Tra le varie strade percorribili vi è anche quella della cessione dell’intera azienda o di rami della stessa, in modo tale da poter garantire una continuità aziendale.
Tornando alla figura dell’esperto si ricorda che egli è un soggetto terzo rispetto a tutte le parti, compresa l’impresa che ha presentato l’istanza e che il suo ruolo non è quello di assistenza all’imprenditore, non potendo, tra l’altro, sostituirsi alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata.
Il suo compito è quello di agevolare le trattative e dare impulso alla finalizzazione degli accordi, agendo in modo indipendente ed imparziale. La sua attività si esplica principalmente nel supporto alla comunicazione tra le parti e nell’analisi tecnica dei problemi e degli interessi coinvolti.
Nel corso delle trattative l’esperto, se ritiene di dover assumere informazioni utili o necessarie per lo svolgimento dell’incarico, potrà formulare tale richiesta all’imprenditore, ai creditori e alle altre parti.
Tutte le informazioni che egli assume durante le trattative e tutte le dichiarazioni rese all’interno del procedimento sono però coperte da riservatezza e potranno essere divulgate solo previo consenso della parte dichiarante.
Anche nel caso in cui nel corso degli incontri con l’imprenditore e le parti interessate l’Esperto redigerà un verbale, lo stesso potrà riportare il riferimento ai documenti trasmessi e analizzati ma non il loro contenuto.
Il dovere di riservatezza circa informazioni, dichiarazioni e documenti si estende anche al di fuori delle trattative e opera nei confronti dei terzi, estranei al procedimento. L’Esperto, infatti, non è tenuto a deporre davanti all’autorità giudiziaria né di fronte ad altre autorità, riguardo il contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni.
Egli può tenere gli incontri con le parti anche separatamente, soprattutto quando vi siano esigenze di riservatezza delle informazioni.
Le trattative possono essere anche suddivise per categorie di creditori e nel caso fosse utile al raggiungimento di un risultato positivo di superamento della crisi, si potranno anche escludere alcune categorie di creditori dalle trattative.
Un’attenzione particolare deve essere posta nei confronti di una specifica categoria di creditori dell’impresa, vale a dire quelli finanziari.
Agli incontri per lo svolgimento delle trattative dovranno essere convocati tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l’imprenditore abbia esposizioni pendenti.
Va ricordato a tal proposito che le banche non possono revocare gli affidamenti concessi in precedenza all’imprenditore solo sulla base della sua richiesta di accesso alla Composizione negoziata della crisi.
L’esperto farà presente ai creditori che la richiesta di applicazione di misure protettive o cautelari da parte dell’imprenditore comporterà per gli stessi un preciso vincolo e cioè l’impossibilità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o, ancora, anticiparne la scadenza o modificarli in maniera sfavorevole per il debitore.
L’Esperto potrà farsi assistere, laddove ritenuto necessario e a proprie spese, da soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore e di un revisore legale.
In conclusione, un brevissimo richiamo in materia di lavoro e di rapporto con i dipendenti.
In generale, il debitore deve rappresentare in modo completo e trasparente la propria situazione all’Esperto incaricato, in modo tale che lo stesso sia a conoscenza della precisa situazione societaria sulla base della quale dovrà svolgere la propria attività.
Le controparti dovranno assicurare una collaborazione leale e attiva, senza porre alcun ostacolo alle trattative e mantenendo il dovere di riservatezza sulla reale situazione economico finanziaria dell’impresa che partecipa alla procedura.

