Prestito o donazione, cosa scegliere?

Quando ci troviamo davanti all’eventualità di offrire un prestito ad un amico o ad un parente si pone sempre la sgradevole situazione di farsi firmare una carta dove si mette nero su bianco la cifra e la modalità di restituzione. Una parte sgradevole dalla situazione, ma che tutela chi fornisce il prestito, anche perché siamo tutti amici e parenti fino a che non entra in gioco il denaro. Una volta prestato il denaro, passato magari con un bonifico, è difficile andare a dimostrare a posteriori che non sia stata una donazione, ma che sia un prestito.

Purtroppo è una situazione molto più presente di quello che pensiamo. A questo punto come ci si deve comportare?

Quando effettuiamo un prestito ad un amico o ad un parente stiamo sottoscrivendo un contratto vero e proprio: un contratto di mutuo.

Esistono due divers tipologie di mutuo:

  • gratuito se non prevede interessi
  • oneroso se, oltre al capitale ricevuto, bisogna anche versare gli interessi.

Questo tipo di contratto, quando è tra parenti o famigliari, non deve essere redatto forma scritta, ma avrà validità di accordo verbale, con cui una persona si impegna a restituire a un’altra la somma di denaro da quest’ultima ricevuta. È chiaro che la bona fede non basta. Infatti nel caso in cui ci fossero poi dei problemi e non venisse saldato il debito non ci sarebbe nulla a dimostrazione dell’avvenuto accordo. Per questo è importante essere previdenti e tutelarsi creando anche un documento scritto.

La scelta migliore in questo caso è la scrittura privata, il contratto redatto tra le parti senza assistenza del notaio, prevede il recupero della somma con un “semplice” decreto ingiuntivo, una procedura più veloce ed economica, basterà presentare la richiesta al giudice di un decreto ingiuntivo. La scrittura privata non prevedere l’autentica notarile, ma può essere una premura in più per evitare che poi uno dei due firmatari dica che è stata falsificata la sua firma.

Diversamente bisognerebbe avviare un processo, che risulterebbe lungo e oneroso e non garantirebbe il risultato.

Nello sfortunato caso in cui sia necessario dimostrare di aver prestato il denaro e di non averlo donato, come si può dimostrare?

Le uniche due cose che è possibile fare in questo caso sono:

  • dimostrare di aver consegnato dei soldi a un’altra persona, è sempre been tenere traccia dei movimenti di denaro, o tramiteoperazioni tacciabili o consegnandouna quietanza di “pagamento”, o con una registrazione vocale dell’accordo o, nel peggiore dei casi, bisognerà trovare dei testimoni.
  • dimostrare il fatto che tale consegna è avvenuta a titolo di prestito e non di donazione.

La legge non dice nulla su qestultimo punto, ma la giurisprudenza si:

Secondo i giudici della Cassazione nella sent. n. 180/18 dell’8.01.2018. , sostenuta anche dal Trib. Milano sez. VI, 18/01/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 18/01/2019), n.456, nel caso in cui il debitore si tiri indietro e rinneghi il prestito è onere del creditore provare la causale del mutuo per l’erogazione della somma. Va dimostrato tutto l’iter del prestito per poter sostenere la ragione. Insomma è il creditore stesso che deve portare le prove per riavere il denaro, in caso contrario sarà interpretata come una donazione.


Vincenzo Maruccio, avvocato specializzato in diritto societario e diritto commerciale, lavora nel suo studio di Roma. Qui collabora con esperti professionisti del settore legale nazionale ed internazionale. L’avvocato Maruccio, offre anche consulenze in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private.