Dal 1 luglio è obbligatorio per le partite iva forfettarie aderire al servizio di fatturazione elettronica. Questa manovra è stata adottata anche per ridurre i tempi di accertamento.
Sarà obbligatorio per tutte quelle partite iva a regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori ai 25mila euro. Nonostante l’obbligatorietà ci sarà un periodo di tolleranza, infatti nei primi tre mesi non scatteranno le sanzioni per la tardiva fatturazione se verrà comunqe emessa il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 infatti dice:
La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica e’ esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica e’ emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Saranno dunque obbligati a passare alla fatturazione elettronica le seguenti categorie:
- in regime forfettario (a condizione che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25mila euro);
- in regime di vantaggio (a condizione che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25mila euro)
- alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000.
Le cosiddette micro PIVA, quelle che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori ai 25mila auro, passeranno alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Al momento sono ancora esclusi coloro che hanno aperto partita IVA nel 2022.
Questo nuovo sistema di fatturazione renderà più monitorabile la parte fiscale delle PIVA.
Oltre all’obbligo della comunicazione digitale, ci sarà anche l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. I forfettari dovranno quindi comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.
Ma grazie all’articolo 3 Dlgs 127/2015 con la fatturazione elettronica si riducono i tempi di accertamento. così si legge sulla Gazzetta Ufficiale:
La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto legge infatti stabilisce che il termine di decadenza per gli accertamenti sarà ridotto di due anni per tutti coloro che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Per usufruire della riduzione si deve comunicare l’esistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche (RS269 Modello Redditi SC)
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