La riforma del processo civile prevede diverse azioni per migliorare l’iter processuale. I passi che sono previsti mirano ad agire sui riti processuali, sulla prima udienza, sulle impugnazioni, sulla mediazione e negoziazione assistita, e sull’istruzione stragiudiziale.
La riforma è entrata in vigore il 18 ottobre 2022 tramite il decreto legislativo la cui legge delega n. 206/2021 era stata approvata il 25 novembre 2021. La pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo è avvenuta dopo l’approvazione da parte di Camera e Senato e il sì del governo. Il testo della legge prevede diversi punti su cui andrà ad apportare modifiche la legge. Di seguito approfondiamo 4 temi:
Cosa cambia nella prima udienza
- «… l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e’ obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo’ presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»
- «L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.»
- «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.»
Assunzione delle prove entro 90 giorni
Come abbiamo visto anche dalle modifiche apportate, la prima udienza ha un ruolo sempre più importante. Qui l’attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, portando domande ed eccezioni e prove. Le parti dovranno entrambe comparire personalmente all’udienza di comparizione per il sentivo di conciliazione. Il giudice prenderà atto della mancata comparizione di una delle parti e piotrà decidere di agire di conseguenza.
Alla fine dell’udienza il giudice predisporrà il calendario del processo e disporrà l’iudeionza per l’assunzione delle prove che dovrà essewre fissata entro 90 giorni.
Inoltre se ricorrono i presupposti, il giudice durante l’udienza di trattazione può decidere che il processo avvenga con il rito semplificato.
Decisioni più veloci
In caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare di arrivare alla sentenza e al suo deposito entro un termine non superiore ai 30 dall’udienza di discussione.
Esaurita l’attivita’ prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Processo civile telematico anche per il giuramento del CTU
L’udienza di comparizione, che fino ad oggi doveva essere fissata appositamente per il giuramento, viene sostituita con il giuramento del CTU che potrà essere reso con dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal consulente nominato. In quetso modo si abbrevieranno notevolmente i tempi.
Rito unificato per le famiglie
È previsto il rito unificato per i procedimenti relativi:
- allo stato delle persone,
- ai minorenni
- alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.
Sono previste alcune esclusioni. La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all’istruzione, al giudice relatore. Acquisiscono maggiore rilevanza le testimonianze dei giovani sopra i 12 anni e dei minori con capacità comprovata di discernimento. Inoltre diventano sempre più rilevanti le figure del Pubblico ministero e del curatore speciale del minore. Rimarrò sempre aperta l’opzione della mediazione familiare, qualora fosse possibile.
In caso di violenza domestica e di genere o di violenza su minore vengono introdotte particolari misure di salvaguardia e protezione.
Per approfondire tutte le modifiche introdotte con la riforma del processo civile basta leggere il decreto pubblicato in Gazzetta.
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