Il periodo di emergenza è terminato, anche se alcune misure sono state prorogate fino al 30 giungo, non. è stato così per le deroghe all’utilizzo dello smart working, nate per promuovere il lavoro agile e ridurre così il rischio di contagio. Se nella bozza del decreto sembrava che lo smart working sarebbe stato prorogato dino al 30 giugno 2022, così invece non è stato e nella versione del decreto pubblicata in gazzetta la proroga del lavoro agile è scomparsa. Con la conclusione di questo periodo è stata rimessa all’azienda della responsabilità della gestione dell’accordo tra lei e il dipendente. Il problema ora si pone sopratutto per quelle categorie di persone, cosiddette fragili, che non potranno più godere di una giusta tutela.
Nel testo definitivo del decreto Covid n. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, viene meno il prolungamento di due mesi del periodo di lavoro agile riconosciuto ai lavoratori fragili, che avranno quindi diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working solo fino al 31 marzo 2022.
Il decreto Covid, approvato dal Governo il 17 marzo, prevede invece la proroga fino al 30 giugno dello smart working semplificato, rinviando l’obbligo di accordo individuale al 1° luglio 2022.
Cosa succede adesso?
Nel decreto publicato in gazzetta viene meno la manovra approvata dal governo, per cui i lavoratori cosiddetti fragili, quindi con patologie gravi, potessero avvalersi dello smart working ancora fino al 30 giugno. Dal primo di luglio avrebbero poi discussino in maniera individuale l’accordo con l’azienda. Così invece non è stato e questo piccolo, ma importante, pezzo è andato perso per strada.
Dal 1° aprile 2022, salvo ovviamente diversi accordi con il datore di lavoro, le persone fragili dovranno rientrare al lavoro in azienda. Inoltre è venuta meno anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro, agevolazione nata proprio per tutelare le persone con fragilità impossibilitate a svolgere la prestazione in modalità agile.
Dal 1° aprile 2022, a norma della Legge n. 81/2017, il ricorso al lavoro agile sarà possibile solo previo accordo tra il dipendente ed il datore di lavoro, questo dovrà quindi essere:
- Redatto in forma scritta, ai fini della prova e della regolarità amministrativa;
- A tempo indeterminato o determinato.
Nel documento si dovrà disciplinare (articolo 19 comma 1) l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, e dovranno essere specificati i seguenti paramenti:
- Tempi di riposo del lavoratore;
- Forme e limiti all’esercizio del potere direttivo e di controllo dell’azienda;
- Strumenti utilizzati dal lavoratore;
- Misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dagli strumenti di lavoro;
- Condotte punibili a livello disciplinare;
- Eventuale diritto all’apprendimento.
Per rendere ufficiale l’accordo dovrà essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica sviluppata dal Ministero del Lavoro sul portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”.
La comunicazione dovrà essere corredata dai dati relativi a:
- Datore di lavoro;
- Lavoratore;
- Rapporto di lavoro (quali data di assunzione, tipologia contrattuale, Posizione Assicurativa Territoriale e voce di tariffa INAIL);
- Copia dell’accordo individuale di smart-working e inserimento dei dati relativi a data di sottoscrizione, tipologia e, se a tempo determinato, la durata).
Per coloro che sottoscrivono più accordi individuali è possibile effettuare una comunicazione “massiva”.
Fino al 30 giungo le aziende potranno avvalersi dello smart working semplificato:
“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e i termini di cui all’ Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Nell’allegato B si specifica che:
“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali”
Per questo si intuisce che lo smart working semplificato sarà disponibile fino al 30 giungo, data in cui si presume si interromperà lo stato di emergenza.

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario. Collabora nel suo studio romano con diversi professionisti esperti nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.
