Digitalizzazione dei processi societari: procedure on line

Digitalizzazione dei processi societari: procedure on line

Le novità normative per la costituzione on line di società a responsabilità limitata

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (G.U. n. 284 del 29-11-2021) entrato in vigore il 14 dicembre 2021 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1151, recante modificazioni alla Direttiva (UE) avente ad oggetto l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di utilizzare apposite procedure on line per costituire una società, presentare documenti presso il registro delle imprese degli Stati membri dell’Unione europea e svolgere tutta una serie di attività inerenti alla nascita e allo sviluppo delle attività societarie.

Le novità normative si rilevano molto utili nell’attuale panorama sociale colpito negli ultimi 2 anni dalla pandemia da Covid-19 e fornisce uno strumento utile per l’agevolazione e lo sviluppo di realtà societarie in un periodo particolarmente delicato come questo. 

In questo articolo vedremo nello specifico le disposizioni recepite dalla normativa comunitaria in merito alla costituzione on line di s.r.l. e s.r.l.s.

La procedura on line per la costituzione della societa’

L’art. 13-ocites della Direttiva (UE) 2019/1152 prevede la possibilità per gli Stati membri di costituire le società attraverso una procedura gestita interamente on line.

L’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021 che ha recepito la richiamata normativa europea disciplina la procedura relativa alla ricezione da remoto, da parte del Notaio, dell’atto costitutivo delle società oggetto della riforma, attraverso la partecipazione in videoconferenza dei soggetti interessati dall’operazione societaria, senza quindi che sia necessaria un a partecipazione in presenza.

Attraverso questa procedura, il Notaio o qualsiasi altra autorità, soggetto o organismo incaricato dalla normativa nazionale si occuperà della gestione di tutte le procedure riguardanti la costituzione online delle società, a partire ovviamente dalla redazione dell’atto costitutivo.

Vediamo quindi quali sono i requisiti per poter accedere alla procedura on line recepita di recente nel nostro ordinamento.

Sarà innanzitutto necessario, come previsto dall’art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che la società costituenda abbia sede in Italia e che il capitale sociale venga versato tramite conferimenti in denaro da eseguiti mediante bonifico bancario su un conto corrente dedicato tenuto presso il notaio.

L’atto costitutivo dovrà avere la forma dell’atto pubblico informatico che sarà ricevuto dal notaio attraverso una apposita piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato 

L’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 183/2021 prevede che la piattaforma telematica deve consentire:

  • l’accertamento dell’identità delle parti mediante l’utilizzo di modalità di identificazione elettronica con altri livelli di attendibilità e garanzia;
  • la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o comunque della firma elettronica certificata;
  • la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma;
  • la capacità di comprendere ed interpretare ciò che accade ai soggetti partecipanti alla stipula dell’atto nel momento della manifestazione della loro volontà.

Questa puntale procedura di verifica viene adottata per evitare che possano essere costituite società con l’obiettivo di svolgere attività illecite.

Attraverso la piattaforma, sarà possibile gestire le diverse fasi di costituzione garantendo il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, luna corretta e chiara visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, la verifica dell’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell’atto mediante collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Sarà poi possibile avere in tempo reale il tracciamento di ogni attività svolta nell’ambito dell’operazione e rilasciare alle parti di una firma elettronica ai fini della sottoscrizione dell’atto. 

La procedura on line potrebbe subire però un’interruzione nel caso si verifichino determinate circostanza che sono appositamente disciplinate dall’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021.

La norma prevede che il notaio deve interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e richiede la presenza fisica delle parti quando sorgano dubbi circa l’identità delle parti e/o la loro capacità di agire e la capacità delle parti di rappresentare la società.

Il notaio può, inoltre, rettificare l’atto informatico con una propria certificazione contenuta in atto pubblico predisposto in modalità informatica nel caso in cui ci siano errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione

I modelli uniformi per la costituzione on line

L’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 183/2021 attuativo dell’art. 13-nonies della Direttiva 2019/1152 prevede che ogni Stato membro predisponga dei modelli da inserire sui portali o sui siti web.

I modelli sono reperibili mediante l’accesso allo sportello digitale unico.

Per la predisposizione dell’atto pubblico informatico sarà perciò possibile fare ricorso a modelli uniformi predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, redatti anche in lingua inglese e saranno pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Le agevolazioni sulle spese notarili

Ultima considerazione non trascurabile è quella per cui il ricorso alle procedure di costituzione in modalità on line risulta vantaggioso in quanto le parti che opteranno per questa modalità di conclusione dell’atto di costituzione potranno beneficiare di agevolazioni sulle spese notarili.

La disciplina in materia prevede, infatti, che il compenso per l’attività del notaio viene calcolato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del Decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, con una riduzione della metà.


Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato diritto societario e diritto commerciale. Nel suo studio romano collabora con diversi professionisti esperti nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. L’avvocato Vincenzo Maruccio opera nel foro romano essendo abilitato al patrocinio presso la Magistrature Superiori.