Campo di applicazione del visto di conformità alla luce del nuovo D.L. n. 157/2021

Campo di applicazione del visto di conformità alla luce del nuovo D.L. n. 157/2021

Approfondimento di Vincenzo Maruccio.

È stato richiesto allo scrivente studio un parere in merito alle novità disposte dal D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. decreto Antifrode) ed, in particolare, sull’introduzione del visto di conformità per gli interventi di cui ai bonus introdotti con la normativa emergenziale anti-Covid.

Il suddetto provvedimento, entrato in vigore il 12 novembre 2021, prevede infatti nuovi obblighi e adempimenti allo scopo di assicurare il corretto utilizzo, anche indiretto, delle agevolazioni fiscali contemplate per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, nonché per la manutenzione e il restauro architettonico di questi ultimi.

L’articolo 1, lett. b), del decreto Antifrode, in particolare, ha introdotto il comma 1-ter all’interno dell’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020. n. 34 (decreto Rilancio), il quale contempla l’obbligo del visto di conformità per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute per l’esecuzione di interventi diversi da quelli che danno diritto all’agevolazione del 110%.

Trattasi, sostanzialmente, degli interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio agevolati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate.

 Accanto alle necessità di origine fiscale, il legislatore ha ritenuto appropriato anche un adattamento della materia tecnica, introducendo, all’articolo 1, lett. b), del decreto Antifrode, un ulteriore adempimento.

 In particolare, per l’esercizio dell’opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta, con riguardo agli altri bonus “minori” a detraibilità limitata, la nuova normativa impone l’ottenimento dell’attestazione della congruità delle spese sostenute (secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis di cui al decreto Rilancio).

 Da un punto di vista teorico, il visto di conformità svolge la funzione di attestare la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione ed è rilasciato da specifici soggetti (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio) che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati. L’asseverazione della congruità delle spese, viceversa, viene eseguita da tecnici abilitati ed attesta che le spese sostenute sono adeguate alla tipologia degli interventi realizzati e ai risultati raggiunti.

Premesso quanto sopra, una delle principali perplessità emerse all’indomani della pubblicazione del decreto Antifrode ha riguardato l’assenza di una decorrenza specifica per l’obbligo dell’apposizione del visto e dell’asseverazione di congruità. 

La risposta al presente interrogativo non si è fatta attendere ed appare sicuramente non priva di conseguenze pratiche, in quanto le recentissime FAQ dell’Agenzia delle Entrate, aggiornate al 22 novembre 2021, specificano che l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio  – che prevede, come visto, anche per gli incentivi diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica in via di principio alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrode).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il merito della suddetta questione sostenendo che debba ritenersi “meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre”.

Logicamente “le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021”.

Appare evidente a chi scrive come, facendo leva sul principio del legittimo affidamento del contribuente, debba essere escluso l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione di congruità delle spese, laddove il medesimo contribuente, alla data di entrata in vigore del decreto Antifrode, abbia ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, senza aver ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, di guisa che non sono richiesti, ancora una volta, l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Pertanto, con riferimento all’opportunità di sospendere le vendite effettuate attraverso il meccanismo dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, gli operatori economici non incorrono in responsabilità per tutte le operazioni perfezionatesi entro l’11 novembre 2021 (anche se comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente), in quanto per le stesse non è richiesto il visto di conformità e l’asseverazione delle spese introdotto dal D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. decreto Antifrode).

Ad ogni modo, con riguardo alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 all’Agenzia delle Entrate, risulta necessario evidenziare come i relativi crediti, accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti anche dopo tale data, soggiacciano ad una procedura di controllo preventivo e sospensione per la verifica di eventuali profili di rischio.

Tale procedura, introdotta dall’art. 2 del decreto Antifrode, è disciplinata dall’art. 122-bis del decreto Rilancio, rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”.

In linea generale, la disposizione richiamata riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentino i profili di rischio delineati al comma 1, lett. a), b) e c), al fine di consentire un sindacato preventivo sulla correttezza delle operazioni.

Qualora, all’esito del controllo, i suddetti rischi non risultino confermati ovvero risulti decorso inutilmente il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla legge. 

Viceversa, ove risultino confermati i suddetti rischi, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l’esito del controllo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in conclusione non è necessario per gli operatori economici che abbiano già effettuato le operazioni di cui sopra sospendere le vendite qualora ricorrano due specifiche ipotesi.

Anzitutto nel caso in cui sia stata già esercitata, entro l’11 novembre 2021, l’opzione per la cessione, tramite la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto, mediante annotazione in fattura, e ciò indipendentemente dalla trasmissione della corrispondente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, laddove le comunicazioni delle opzioni siano state inviate entro l’11 novembre 2021 e l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.

Ne discende che l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione delle spese verrà applicato esclusivamente a quelle operazioni realizzate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto Antifrode.


Vincenzo Maruccio | Miniatura BIO

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.