Il 29 ottobre 2021 è stato approvato il decreto legislativo che mette in vigore la direttiva UE 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali, nella quale i dati personali diventano moneta e possono essere usati per acquistare contenuti e servizi digitali.
Il “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” è stato aggiornato con nuovi articoli dal 135-octies al 135-vicies ter dove si approfondiscono alcune casistiche e modalità di contratto ed eventuali correzioni o modifiche in caso in cui il contratto non fosse chiaro o non fosse stipulato correttamente.

La novità più importante è quella che si trova nell’art. 135 octies dove vengono definiti i punti del contratto di servizio digitale. In particolare nei commi 3 e 4, dove viene esplicitato che è possibile scambiare dati personali per servizi digitali e quindi, di fatto, il dato personale diventa merce di scambio paragonabile alla moneta.
Art. 135 octies commi 3 e 4:
3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi’ nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.
Questo specifico tipo di scambio è ammissibile sono in alcuni ambiti, per questo nel comma 2 dell’art 135 novies vengono elencati i servizi esclusi da tale procedura, quali:
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:
a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali;
b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
c) servizi di assistenza sanitaria;
d) servizi di gioco d’azzardo;
e) servizi finanziari;
f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta;
g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
h) contenuto digitale fornito da enti pubblici.
Dal primo gennaio 2022 entreranno in vigore le regole di cui sopra, ma ancora ci sono molti buchi normativi e troppi punti lasciati alla libera interpretazione. Le aspettative sono che arriveranno ulteriori precisazioni per regolamentare maggiormente la cessione dei dati.
Tutela del consumatore
A tutelare il consumatore per ora è stato introdotto il decreto legislativo del 29 ottobre 2021 che illustra i concetti propri della responsabilità per vizi dei beni materiali applicandoli ai prodotti digitali.
Qui si pone l’obbligo a carico di chi vende il servizio di assicurarsi che esso contenga i seguenti requisiti soggettivi, articolo 135-decies, comma 4:
a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
d) essere aggiornato come previsto dal contratto”
Inoltre sono illustrati anche i requisiti oggettivi, previsti nell’art.135-decies comma 5:
a) L’adeguatezza agli scopi per cui un contenuto o servizio digitale del medesimo tipo sarebbe utilizzato;
b)La presenza delle qualità, quantità e caratteristiche di prestazione che normalmente si trovano per quel tipo di contenuto o servizio e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
c)La presenza degli accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d)La conformità all’eventuale versione di prova o anteprima.
L’avvocato Vincenzo Maruccio pratica la libera professione a Roma, dove ha uno studio legale condiviso con esperti collaboratori. L’avvocato Vincenzo Maruccio è abilitato al patrocinio presso la Magistrature Superiori. Qui nel Blog, l’avv. Maruccio approfondisce approfondisce temi legati ai campi di specializzazione e competenza. Riporta commenti, interpretazioni su sentenze e pareri, raccoglie e illustra le novità più interessanti del settore giuridico in cui opera.
