Approfondimento di Vincenzo Maruccio.
È stato richiesto allo scrivente studio un approfondimento in merito alla possibilità, del socio non amministratore di una società in nome collettivo, di sciogliere la propria partecipazione sociale con la società che ha cessato la sua attività.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di una società in nome collettivo è previsto dal nostro legislatore nei casi di:
a) morte del socio (art. 2284 c.c.);
b) recesso del socio (art. 2285 c.c.);
c) esclusione del socio (art. 2286 c.c.).
Preliminarmente, è necessario analizzare la disciplina che riguarda il recesso del socio, inteso come lo scioglimento del rapporto sociale per volontà dello stesso.
Il recesso del socio di una società in nome collettivo si scontra con l’esigenza di conservazione dell’ente societario a cui attinge il nostro legislatore quale principio ispiratore di fondo. Tuttavia, la possibilità di sciogliere anticipatamente il rapporto sociale può divenire in taluni casi fondamentale, soprattutto se si pensa che l’elemento caratterizzante le società in nome collettivo è il fatto che tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Ai sensi dell’art. 2285 c.c., se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente da essa. Il recesso, in tale caso, deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo che sia decorso tale termine.
Se la società, invece, è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa, ex art. 2285, co. 2, c.c.. Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tali casi il recesso ha efficacia immediata.
Naturalmente il recesso per giusta causa può essere esercitato anche se la società è a tempo indeterminato, con il vantaggio che il socio non è tenuto ad attendere il decorso dei tre mesi previsto per il recesso ad nutum.
E’ sovente, tuttavia, che possano sorgere delle perplessità con riferimento alla disciplina suindicata quando l’atto costitutivo prevede, come accade in numerosi casi, un termine della società oggettivamente più lungo della prevedibile durata della vita dei soci stessi.
Ed infatti, sebbene la previsione di un termine di durata della vita societaria sembrerebbe determinare l’impossibilità di sciogliere il rapporto sociale in assenza di una giusta causa, in giurisprudenza si è affermato che la disciplina del recesso delle società a tempo indeterminato è applicabile anche per le s.n.c. a tempo determinato quando il termine di durata della società è superiore alla normale durata della vita umana.

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.
