Poco prima della conclusione del 2021 si è giunti ad una svolta storica, la disciplina del subappalto nei contratti pubblici ha subito un’importante modifica. Il primo novembre 2021 si è concluso un iter tortuoso sia sul piano normativo che giurisprudenziale che ha portato a questa modifica: si dirà addio al limite del 50% come previsto dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), detto anche Semplificazioni Bis.

Negli ultimi 5 anni si sono susseguite sentenze contrastanti sul limite generale al subappalto nella misura prima del 30%, poi del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Ma proprio il Decreto legge n. 77/2021 ha stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, il divieto generalizzato del subappalto oltre il limite del 50% non sia più operativo. Le modifiche sono ad opera dell’art. 49, la disciplina del subappalto nei contratti pubblici di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla nuova disciplina legale si affianca l’interpretazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, resa con nota n. 1507/2021, nonché i chiarimenti dell’ANAC dello scorso 15 ottobre.
Le principali modifiche:
- una nuova quota subappaltabile;
- un differente regime di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore;
- la sospensione dell’operatività del comma 6 in merito all’indicazione della terna dei subappaltatori;
- la determinazione del contenuto del contratto di subappalto.
Nella modifica però sono rimaste alcune lacune. L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il 15 ottobre 2021 ha fatto una dichiarazione per dissipare alcuni dubbi. Nella nota si legge:
Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto
Questa nuova modifica è nata per snellire la burocrazia ma lascia viva la necessità di un certo grado di organicità nelle gare pubbliche, visto che vengono introdotti dei nuovi paletti di tipo qualitativo, con un alto grado di discrezionalità della stazione appaltante nell’applicazione dell’art. 105.
L’avvocato Vincenzo Maruccio è specializzato in diritto commerciale e societario. Da oltre 15 anni Vincenzo Maruccio opera nel foro romano aiutando aziende e imprenditori. Oggi ha uno studio legale, con sede a Roma e a Milano dove collabora don diversi professionisti.
