Misure di supporto alle imprese, nuova proroga

Con l’emanazione del Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 pubblicato nella Gazz. Uff. 24.08.2021 n. 202, sono state introdotte nuove misure di supporto alle imprese, per consentire loro di superare e contrastare gli effetti negativi di questa emergenza Covid.

Nel Decreto-legge n. 118/2021 sono state stabiliti diversi punti, dall’entrata in vigore del Codice all’applicazione anticipata di alcune norme.

Slittamento dell’entrata in vigore

Gli interventi hanno in particolare riguardato il differimento e l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.lgs.12 gennaio 2019 n.14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché l’introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

L’art. 1 del D.L. n. 118/2021 ha modificato l’ art. 389 del D.lgs. n. 14/2019, qui vengono ridefinite le date di applicazione e si legge:

1. All’articolo 389 del ((codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

Il legislatore ha comunque voluto introdurre nel tessuto normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa che sono divenute operative immediatamente, quali:

  • gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
  • la convenzione in moratoria;
  • gli accordi di ristrutturazione agevolati.

L’art. 182 vede nei suoi commi specificate tutte le nove caratteristiche della legge fallimentare, in particolare riguardo agli accordi di ristrutturazione agevolati.

Definizione della figura dell’esperto

Tra le novità quella che sicuramente spicca è l’introduzione del nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” che rappresenta un nuovo strumento finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.

A partire dal 15 novembre 2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che avranno necessità di rivedere la loro posizione potranno avvalersi della nuova procedura prevista dagli art. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori potranno quindi chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Piattaforma telematica

Inoltre di notevole importanza l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale a cui gli imprenditori possono accedere attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, come previsto ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021. Questo è un ulteriore strumento di supporto alle imprese in crisi. Qui troveranno tutte le istruzioni per i procedimenti a cui dovranno adempiere i professionisti. Qui le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021.

Elenco di esperti

Secondo quanto riportato nell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, le Camere di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono formare un elenco di esperti come supporto alle imprese, nel quale possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita’ aziendale omologati.
  • Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita’ aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per poter rientrare in questo elenco gli interessati dovranno, oltre a rispettare i requisiti stabiliti, presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza od iscrizione all’ordine professionale.

La nomina dell’esperto è effettuata, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, ad opera di una commissione costituita presso le Camere di Commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La commissione resta in carica per 2 anni.

L’esperto dovrà anche rispettare gli obblighi imposti nel comma 4 del D.L. n.118/2021 come quello di operare in modo professionale, riservato, imparziale ed indipendente. Qui si stabilisce anche che le parti debbono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative.

Conclusione dell’incarico

L’art. 5 del D.L. n. 118/2021 definisce la procedura di incarico e le modalità tecniche della collaborazione tra esperto di supporto alle imprese, le imprese stesse , i creditori e i diversi attori in questa fase delicata. Infine ne riporta gli atti conclusivi:

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. L’incarico puo’ proseguire ((per non oltre centottanta giorni)) quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico e’ resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10.

Per approfondire tutta la procedura da eseguire per poter usufruire dell’espero per il risanamtno dell’azienda si consiglia di accedere alla Gazzetta ufficiale dove sono riportate anche le misure protettive per le parti e le misure preliminari da eseguire per accedere correttamente alla procedura.

L’avvocato Vincenzo Maruccio ha uno studio legale con diversi esperti collaboratori. Nei suoi studi legali a Roma e Milano, Vincenzo Maruccio oggi assiste società in crisi finanziaria curandone il risanamento mediante la presentazione di procedure di esdebitazione e allo stesso tempo fornendo ad aziende pubbliche e private assistenza legale nei contenziosi sia innanzi alle Magistrature Ordinarie sia innanzi ai Collegi Arbitrali per dirimere controversie in materia di appalti sia pubblici che privati.

In particolare, nel settore della contrattualistica privata e pubblica offre anche servizi di consulenza su diversi temi qualil’assistenza legale per la predisposizione di piani concordatari e/o accordi di ristrutturazione del debito, il diritto commerciale-societario, relativamente agli strumenti di collaborazione fra imprese: Associazioni Temporanee, Consorzi fra Imprese, società miste, società di progetto, fusioni, scissioni ed incorporazioni societarie etc… supporto per appalti di lavori pubblici e privati, o appalti pubblici di servizi e di forniture e altro.