Nella mattinata di giovedì 23 settembre l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2353, presentato dalla Ministra Bonafede, che prevede la delega al Governo per l’efficienza del processo penale (uno dei punti cardine del PNRR), e sui quali il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto la questione di fiducia. L’approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, è tra le condizioni poste dall’Ue per erogare i fondi del Recovery Plan. La riforma è passata con 177 voti favorevoli e 24 contrari.
Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 agosto 2021 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”:
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.
Nell’art. 5 comma (c) si trovano approfonditi i criteri secondo cui si dovrà eseguire la riforma:
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi re- canti disposizioni in materia di processo pe- nale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
(…)
c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:
1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;
2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;
La legge prosegue presentando tutte le innovazioni, anche nel campo della digitalizzazione del procedimento penale, approfondendo punti come: la prescrizione al “regime speciale” per alcuni reati, il principio della improcedibilità o i criteri di priorità per l’azione penale affidati al Parlamento.

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