Business Judgment rule e responsabilità degli amministratori di S.p.a

Business Judgment rule e responsabilità degli amministratori di S.p.a

Nell’ambito delle società quotate l’articolo 2392 del codice civile pone in capo agli amministratori di società un obbligo generale di diligenza consistente nel dovere di adempiere ai propri doveri con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze”.

La disposizione normativa pone un obbligo in capo agli amministratori di S.p.A. i quali nell’esercizio delle loro funzioni devono conformare tutte le proprie condotte e azioni alle indicazioni della norma, sia nell’esecuzione di obblighi imposti dalla legge, che nell’esecuzione di obblighi previsti dallo statuto.

L’articolo 2392 del codice civile, individua quelli che sono i presupposti della responsabilità civile dell’amministratore e fornisce, allo stesso tempo un principio generale al quale l’attività degli amministratori deve conformarsi legato a due criteri di riferimento.

Il primo criterio è quello oggettivo, ed è costituito dalla “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” che, un tipo di diligenza che richiama direttamente il secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile, e quindi la nozione di diligenza tipica del buon operatore professionale.

Il secondo criterio è quello soggettivo, rappresentato dalla “diligenza richiesta dalle specifiche competenze”, collegato ad una visione strettamente personale della diligenza richiesta ai singoli amministratori, che devono operare con la diligenza propria del buon gestore professionale, ma anche con quella derivante dalle proprie specifiche competenze.

Il criterio della diligenza nella gestione della società dev’essere valutata rispetto al fatto concreto, tenendo quindi conto di tutte le specifiche circostanze del caso, le caratteristiche dell’organizzazione societaria in cui l’amministratore si trova ad operare e la natura dell’incarico assunto dall’amministratore.

In questo quadro generale, si inserisce la Business Judgment rule (BJR), una regola che considera insindacabili le scelte imprenditoriali assunte dagli amministratori di società e stabilisce che l’insuccesso delle decisioni assunte non può costituire criterio finalizzato all’accertamento della responsabilità ex artt. 2392 c.c. e 2476 c.c.

La BJR introduce uno specifico limite al sindacato nel merito delle scelte di gestione compiute dagli amministratori, in modo tale da assicurare loro un più ampio margine di autonomia gestionale e di limitarne la responsabilità in tutti quei casi in cui, pur nel rispetto degli obblighi, generali e specifici, gravanti sugli amministratori, le scelte gestionali da essi compiute si siano rivelate, imprudenti, errate e abbia generato insuccessi imprenditoriali.

La Business Judgment rule è un principio elaborato dalla dottrina statunitense con l’obiettivo di circoscrivere con precisione l’ambito di sindacabilità delle scelte imprenditoriali compiute dagli amministratori.

Viene quindi sancito, in base a questa regola il principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte di gestione operate dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico.

La funzione e l’importanza garantisco un legittimo bilanciamento di interessi, consentendo di raggiungere un equilibrio tra l’interesse dei soci alla corretta amministrazione della società e l’esigenza degli amministratori di occuparsi della gestione e dell’organizzazione societaria con la dovuta discrezionalità imprenditoriale, senza però discostarsi dal generale obbligo di diligenza.

Il principio stabilito dalla BJR si adatta perfettamente alla lettura che viene fornita dall’orientamento costante di dottrina e giurisprudenza secondo la quale gli amministratori, accettando l’incarico, assumono un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

In tale ottica, infatti gli amministratori di società, come anche quelle quotate, non si obbligano a raggiungere un determinato risultato, ma si impegnano ad adottare modalità di amministrazione diligente.

La BJR ha trovato un primo riconoscimento nell’ordinamento italiano grazie all’intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2359 del 12 novembre 1965 e si è consolidato nel tempo e trovando accoglimento sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito.

Una recente pronuncia di merito ha stabilito l’applicazione del principio della BJR nelo specifico ambito di attività di organizzazione societara degli amministratori.

Con l’ordinanza cautelare dell’8 aprile 2020 il Tribunale Ordinario di Roma ha stabilito che «La regola dell’insindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori di società di capitali (c.d. business judgment rule) può trovare applicazione anche con riferimento alle scelte organizzative, incombenti sugli amministratori ai sensi dell’art. 2381 c.c

Pronunce conformi in tal senso si possono individuare in Tribunale di Milano 21/10/2019, Tribunale di Roma 08/04/2020, Tribunale di Roma 15/09/2020

In particolare, con riferimento alle attività di organizzazione societaria le sentenze citate hanno stabilito che:

  • Gli amministratori devono svolgere la propria a funzione organizzativa con ampi margini di libertà e discrezionalità;
  • Predisporre l’assetto organizzativo della società quotata è un obbligo non predeterminato nel suo contenuto;
  • La scelta dell’organo gestorio deve essere ragionevole e non palesemente irrazionale;
  • La valutazione effettuata dal Tribunale deve concretizzarlo un giudizio ex ante che tenga strettamente conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall’amministratore al momento della scelta organizzativa;
  • La mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé una responsabilità dell’organo gestorio

Attraverso l’applicazione della Business Judgment rule il giudice, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza di eventuali di profili di responsabilità dell’amministratore in relazione alla propria attività di gestione societaria, deve orientare la sua valutazione estendendola solo alle modalità di esercizio del potere gestorio ma non anche ai risultati dell’attività posta in essere dall’amministratore e non quindi potrà rilevare la sussistenza di responsabilità dell’amministratore prendendo in considerazione solo i risultati negativi della gestione operata.

L’insuccesso ed i risultati negativi della gestione societaria da parte dell’amministratore potranno eventualmente costituire motivo di giusta causa per la revoca dell’amministratore stesso.

In virtù dell’operatività della BJR, la legge consente agli amministratori di assumere decisioni anche rischiose e potenzialmente dannose per la società, sempre che le stesse rientrino nel cosiddetto “rischio d’impresa”. 

Tali atti non sono, però, oggettivamente esenti da responsabilità, in quanto gli amministratori di S.p.A. essi saranno responsabili nel caso in cui abbiano causato un danno per la società direttamente derivante dalla loro gestione negligente, nel compimento, quindi. di atti di mala gestio

La BJR nell’ambito della responsabilità degli amministratori di società quotate, applicata di concerto con le previsioni degli articoli 2392 e 1176 del codice civile, fa sì che nel caso in cui in conseguenza di un atto discrezionale di gestione, si sia verificata una perdita o anche il default societario, gli amministratori non possano incorrere ipso facto in responsabilità per mala gestio.

Infatti, in virtù della BJR che vieta al giudice il sindacato nel merito delle scelte di gestione compiute dagli amministratori, consentendogli, esclusivamente, un sindacato sulla diligenza – gli stessi amministratori saranno ritenuti responsabili de danno cagionato alla società solo laddove lo stesso sia diretta conseguenza dalla violazione degli obblighi di diligenza gravanti su di essi.

Pertanto, Il giudizio di responsabilità degli amministratori non potrà fondarsi sugli errori che questi abbiano commesso attraverso scelte gestorie o organizzative, qualora queste siano legittime e ragionevoli.


Vincenzo Maruccio | Miniatura BIO

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.