Approfondimento di Vincenzo Maruccio.
È stato richiesto allo scrivente studio un approfondimento in merito alla possibilità di trasferire la quota di una partecipazione sociale tramite il conferimento in altra società, senza dover sottostare ai vincoli imposti da una clausola di prelazione in favore dei soci.

La questione, come noto, è dibattuta, anche in ragione del fatto che il legislatore non ha regolato in modo puntuale la materia, per cui la clausola di prelazione resta soggetta alle stringate disposizioni dettate in generale per le limitazioni alla circolazione delle partecipazioni, contenute, per le società per azioni, nell’art. 2355-bis c.c. e, per le società a responsabilità limitata, nell’art. 2469 c.c..
In via generale, la clausola di prelazione attribuisce ai soci il diritto di essere preferiti, a parità delle condizioni concordate con il terzo potenziale acquirente, nell’acquisto della quota che un socio intenda trasferire.
La ratio di tale istituto, pertanto, è di inibire l’ingresso in società a soggetti estranei e considerati indesiderabili, senza impedire nel contempo al socio alienante di uscire dall’impresa sociale, in quanto egli potrà comunque vendere le proprie quote, o al terzo potenziale acquirente o ai soci prelazionari.
Secondo l’orientamento dominante in dottrina, tali tipi di clausole avrebbero efficacia reale, per cui la società, nel caso di mancato rispetto del diritto di prelazione attribuito ai soci, può rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci, mentre questi ultimi possono agire nei confronti dell’acquirente per impedire che il trasferimento produca effetti.
Premesso quanto sopra, la giurisprudenza è pressoché univocamente orientata nel senso che la clausola di prelazione non trovi applicazione nel caso che la partecipazione sociale sia oggetto di conferimento in altra società. In particolare, le decisioni che affrontano nello specifico l’argomento si basano sul carattere infungibile della controprestazione, consistente nella quota sociale che viene assegnata a fronte del conferimento.
L’applicazione della clausola di prelazione presuppone, infatti, la fungibilità della prestazione, che non sussiste nel caso in cui si realizza un negozio di tipo associativo e non un semplice contratto di scambio. Invero, data l’infungibilità della prestazione che il titolare della quota riceve, ovvero la partecipazione nella società conferitaria, si pone il problema di valutare la concreta possibilità di esercizio della prelazione da parte dei soggetti titolari del relativo diritto, e cioè la possibilità di corrispondere al trasferente la prestazione promessa.
In tal senso, il Tribunale di Milano, soffermatosi sul punto, ha affermato che non viene “posto in essere un negozio di scambio quote/corrispettivo, ma un negozio associativo rispetto al quale l’identità della conferitaria risulta di per sé non indifferente ma essenziale, cosicché ogni ipotizzabile meccanismo di individuazione di un corrispettivo di cessione “per equivalente” risulterebbe eccedere la portata della clausola statutaria, venendo a limitare la autonomia negoziale della socia quanto alla stessa facoltà di utilizzare la propria quota di partecipazione nel contesto (non di negozi di scambio ma) di tipo associativo” (Tribunale di Milano, 9 marzo 2002; per altre pronunce stesso tenore si veda anche: Corte d’Appello di Cagliari, 26 marzo 1993, n,. 110; Trib. Foggia, 19 ottobre 1991, n. 986).
Lo stesso Tribunale meneghino, in una pronuncia successiva, ha statuito che “il diritto di prelazione azionaria mira, a parità di percezione di danaro (bene fungibile di genere) da parte del socio venditore, a preferire un altro socio quale contraente della compravendita: nessuno spazio per siffatto istituto vi può essere, invece, quando, nel rapporto sinallagmatico contrattuale, alla dazione dei titoli corrisponda (…) non una dazione di danaro, bensì l’attribuzione di un altro bene infungibile, quale un’altra partecipazione sociale” (Tribunale di Milano, 9 aprile 2008).
Rimane comunque sempre necessario andare ad analizzare quanto riportato nello specifico nella clausola di prelazione inserita nello statuto, dal momento che i soci, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, possono comunque estendere il rispetto del diritto di prelazione anche ai trasferimenti a titolo non oneroso.
A togliere ogni dubbio sulla liceità del trasferimento della quota tramite il conferimento in altra società, ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nei casi in cui la clausola di prelazione ha a riguardo la sola vendita – ad esempio perché all’interno della clausola statutaria vi sono riferimenti specifici al prezzo del trasferimento – detta clausola non può trovare applicazione al caso del conferimento delle quote, da parte degli altri soci, in una società, non essendo configurabile in tale ipotesi una controprestazione, un prezzo da indicare nella denuntiatio, identica a quella che si riceve con l’acquisto della qualità di socio (Corte di Cassazione, Sez. I, 21 marzo 2016, n. 55507).
Tale conclusione risulta essere convincente perché la denuntiatio cui il socio alienante è tenuto per statuto, al fine di consentire la società di avvisare gli altri soci circa la sussistenza dell’intenzione di cedere la propria quota di partecipazione, si atteggia effettivamente quale congegno funzionante solo in caso della cd. “sostituzione soggettiva”, evitabile da parte degli altri soci mediante una controprestazione identica a quella indicata dal socio uscente, ovvero corrispondendo il prezzo.
Di contro, il conferimento delle quote in altra società, non mostra né direttamente di atteggiarsi a violazione del limite alla circolazione delle quote imposto dalla clausola di prelazione, né di integrare un’ipotesi di alienazione onerosa, in quanto fa emergere, piuttosto, un meccanismo negoziale riorganizzativo delle partecipazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto e in conclusione, a parere di chi scrive, è pienamente conforme all’ordinamento il comportamento di chi trasferisce la quota di una partecipazione sociale tramite il conferimento della stessa in altra società, senza l’applicazione dei vincoli imposti dalla clausola di prelazione inserita nello Statuto.
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Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.
