
L’emergenza sanitaria mondiale da COVID-19 richiede oggi una collaborazione tra le figure aziendali finalizzata a fornire corrette informazioni ed evitare il diffondersi di comportamenti nocivi per il comune interesse alimentiate dalle fake news”.
L’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) redatto un Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo per favorire la collaborazione e fornire utili “strumenti necessari al datore di lavoro, al RSPP, al RLS e a tutti i lavoratori per gestire ed affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus – innalzando “il livello di attenzione e di prevenzione” nei luoghi di lavoro.
Le tecnologie del lavoro logistico, in costante e rapido sviluppo presentano delle conseguenze in termini di impatto sulla salute dei lavoratori e delle condizioni generali di lavoro, argomento oggetto di approfondimento da parte della dottrina.
La prima problematica analizzata problematiche è quella del rapporto tra gli orari dell’attività lavorativa e la gestione del tempo cosiddetto “libero” o comunque fuori dall’ambito lavorativo.
Un ambito, questo, che comporta l’emergere di nuovi rischi e problematica (fisico e psico-sociali) che incidono sulla tutela della salute e sulla sicurezza derivante dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Oltre i comuni rischi sociali, fisiologici in ogni rapporto di lavoro, nel lavoro svolto attraverso l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) posso emergere dei chi specifici che sono dovuti all’uso stesso delle tecnologie digitali.
Uno dei maggiori rischi è l’estensione illimitata del tempo dedicato all’attività professionale, senza limiti di orario di lavoro, con lesioni della salute del lavoratore e una inevitabile e dannosa riduzione del tempo libero.
L’assottigliamento della differenza tra tempo di vita lavorativa e tempo di vita extra-lavorativa, causata dall’eccessivo utilizzo delle tecnologie digitali (con implicazioni sulla sfera della salute e della riservatezza), è un argomento che necessita di approfondimenti.
L’argomento di attuale importanza trova una prima ma ancora poco approfondita individuazione legge n. 81/2017 (nota 1) sul lavoro agile che ha affrontato il tema di ‘diritto alla disconnessione.
L’inasprirsi dei ritmi l’aumento incontrollato dei tempi di lavoro, causano stress da sovraccarico di informazioni da gestire ed elaborare, problemi dovuti a cattive posture, effetti sul fisico dell’uso continuo delle tecnologie, ed esposizione a radiazioni nocive prodotte dagli strumenti tecnologici.
Il diritto alla disconnessione dagli strumenti digitali previsto per il lavoratore è ancora limitato dal legislatore italiano al lavoratore subordinato ‘agile’, perché soltanto per esso prevede, tra i contenuti dell’accordo individuale sul lavoro agile, oltre ai tempi di riposo del lavoratore, anche ‘le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro’ (art. 19, comma 1, secondo periodo, della l. n. 81/2017)”.
La prassi consolidata in tema di eccessiva dilatazione dei tempi di lavoro rende ormai necessaria una revisione del diritto alla disconnessione con estensione dello stesso anche ad altre categorie di lavoratori”.
Il documento redatto dall’AIAS fa poi riferimento anche ad altri aspetti relativi all’evoluzione tecnologica, ad esempio in relazione alle funzioni di assistenza con accesso ai dati mediante cellulare o dispositivi indossabili (braccialetti, occhiali smart, sistemi di comando vocale, …) .
Su tali dispositivi “è difficile ipotizzare la possibilità di un’estensione delle prescrizioni di sicurezza connesse all’utilizzo di videoterminali, che, peraltro, proprio alla luce dei mutamenti in atto, risulta quanto meno bisognosa di aggiornamento. È infatti prevedibile che l’utilizzo di simili tecnologie possa influenzare l’ergonomia del lavoro in modo significativo, sia migliorandola, sia costringendo a posizioni e movimenti che potrebbero non essere del tutto naturali”.
Gli autori del documento sottolineano, inoltre, che l’introduzione delle nuove tecnologie non elimini i rischi per la tutela della salute e sicurezza e che invece abbia l’effetto di modificare i fattori di rischio, accentuando invece la pressione sulla disciplina giuridica.
L’introduzione delle tecnologie non può da sola essere in grado di risolvere i problemi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla logistica.
E’ necessario innalzare il livello di attenzione che richiede di valutare i rischi anche in occasione dell’introduzione di nuove tecnologie e di verificare se la normativa in materia di salute e sicurezza risulti tuttora adeguata a regolare il nuovo contesto organizzativo o se, quanto meno per quanto attiene ai requisiti di sicurezza di macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione, non si renda opportuno un suo aggiornamento”.
L’Avvocato Vincenzo Maruccio approfondisce temi legati ai campi di specializzazione e competenza, riporta aggiornamenti procedurali e iniziative fondamentali per la sicurezza sul lavoro. L’Avvocato Vincenzo Maruccio pratica la libera professione come legale essendo abilitato al patrocinio presso la Magistrature Superiori.
Nota 1: All’art. 3 del decreto-legge 6/2020 viene facilitata l’applicazione del “lavoro agile”, “per sopperire all’eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria”. Si segnala che tale istituto, “disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Qualora si verifichino le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
