Il 15/03/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, n. 19, un regolamento che reca modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Le modifiche riguardano i criteri generali a cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani.
La pubblicazione dei nuovi criteri vuole dare la possibilità ad una platea più ampia di diversificare il portafoglio di investimenti accedendo anche a investimenti nel medio e lungo periodo in asset illiquidi e in società non quotate. Era da tempo sentita l’esigenza di modificare le soglie di ingresso nei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani. Il Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha così ridotto la soglia di investimento nei FIA da 500mila a 100mila euro anche per gli investitori non professionali.
Cosa sono i fondi FIA
I FIA, Fondi di Investimento Alternativi sono fondi molto specializzati, che operano anche nel private equity, private debt e mercato immobiliare, gestiti professionalmente, indipendenti dall’andamento dei mercati. Questa tipologia di investimento prevede strategie di gestione molto diversificate. Inoltre sono fondi che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2009/65/CE.
Questa manovra ha anche lo scopo di finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.
Nell’art 2 del decreto 13 gennaio 2022 , n. 19 è specifcata la platea di soggetti che possono investire:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti: a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile; b) investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile; c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»;
Nonostante il buon risultato ottenuto con questa modifica Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (Aifi) ha richiesto anche la possibilità che l’abbassamento della soglia e il limite di concentrazione non dovessero essere necessariamente accompagnati dal regime di consulenza.

