L’inquilino moroso ai tempi dell’emergenza epidemiologica Sars-Cov-19 | Avvocato Vincenzo Maruccio

Inquilino moroso | Avvocato Vincenzo Maruccio

Le c.d. norme emergenziali, emanate in conseguenza della diffusione della pandemia causata dal virus Sars-Cov-19, continuano a destare non poche perplessità in sede di applicazione. 

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, per il tramite dell’art. 91, sancisce alcune diposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

Più nel dettaglio, per ciò che concerne il debitore, la norma de qua, al comma 6-bis, da una interpretazione letterale, dispone che il rispetto delle norme di contenimento debba sempre valutarsi ai fini dell’esclusione della responsabilità dello stesso.

Di recente, il Tribunale di Palermo si è espresso in senso contrario. Nel caso di specie, si trattava di valutare la responsabilità della conduttrice di un’immobile ad uso abitativo a cui era stato intimato il pagamento delle morosità dovute, pari a circa euro 3000,00. 

Quest’ultima, asserendo di non aver potuto fronteggiare i pagamenti dovuti a causa del fallimento della sua impresa durante l’emergenza epidemiologica, aveva provveduto ad opporsi allo sfratto, facendo leva sul principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c.; inoltre, aveva contestato la richiesta di pagamento integrale del canone dovuto senza riduzione alcuna.

Il giudice di merito, non condividendo quanto detto dalla conduttrice, ha colto l’occasione per specificare che la regola di cui all’art. 91 del c.d. Decreto Cura Italiadebba essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e al suo libero convincimento e che, nel caso di cui trattasi: «l’esecuzione di tale prestazione non implica una fase preparatoria o strumentale e non può ritenersi ostacolata o resa più difficoltosa a causa del rispetto delle misure di contenimento. La difficoltà e persino l’impossibilità di essa è sempre un rischio del debitore. Allocarle in capo al creditore si porrebbe in contrasto con la serietà del vincolo giuridico[…]».

Da ultimo, il Tribunale di Palermo, sostenendo che la norma di cui all’art. 91 non possa, in alcuna circostanza, implicare un esonero dall’obbligo di perfezionare i pagamenti, ha ritenuto che ciò valga anche qualora la c.d. incapacità finanziaria del soggetto passivo del rapporto giuridico sia sopravvenuta per fattori economici; detto altrimenti, non è possibile che il creditore sia chiamato a partecipare alla sfera economica del debitore.

Il giudice di merito, quindi, ha concluso circa la necessità di risolvere il contratto di locazione, con conseguente condanna della debitrice al pagamento di quanto dovuto, oltre all’immediato rilascio dell’immobile ad uso abitativo.

Per la consultazione della pronuncia dei giudici di merito, si rinvia a: Trib. Palermo, Sez. II, 26 aprile 2021, n. 1773

L’Avvocato Vincenzo Maruccio pratica la professione nel suo studio di Roma.
L’Avvocato Vincenzo Maruccio ha maturato negli anni ampia esperienza presso i Tribunali come legale nominato per l’assistenza delle procedure concorsuali in contenziosi giudiziari di natura civilistica