L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con il Comunicato stampa 19 ottobre 2022 ha dichiarato di aver emesso diversi provvedimenti cautelari nei confronti di quattro compagnie energetiche, sia di fornitura di energia elettrica che del gas, per il mancato rispetto del divieto di modificare il prezzo di fornitura, come disposto dall’art. 3 del Decreto-Legge Aiuti bis.
La norma dice:
L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall’Unione europea, delle “materie prime critiche” e dei rottami ferrosi anche non originari dell’Italia.
Sono ben 4 le compagnie che hanno tenuto comportamenti illegali nei confronti dei consumatori:
- due compagnie hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, invitando i consumatori ad accettare un nuovo contratto con condizioni economiche meno vantaggiose o in alternativa a passare a forniture alternative.
- Un’altra ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore dell’Aiuti bis.Comportamento non accettabile, perchè la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” o effettivamente applicate prima della stessa data.
- La quarta ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso, per applicarne di nuove e peggiorative, andando così a sostituire le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale, con nuove comunicazioni. Anche in questo caso manovra vietata dal Decreto Aiuti bis.
Le compagnie sotto esame dovranno comunicare all’Autorità, entro e non oltre 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari.
L’Autorità ha avviato un’indagine ad altre 25 compagnie ed è in attesa delle informazioni richieste. Si sta cercando di capire se e quali compagnie hanno testo atteggiamenti non idonei o illegali nei confronti dei consumatori, dopo il 10 agosto.
Nel comunicato stampa si legge:
Alle altre 25 società fornitrici di energia elettrica e gas naturale l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni per acquisire copia di eventuali comunicazioni contra legem mandate ai consumatori, a partire dal 1° maggio 2022, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o anche alla rinegoziazione/sostituzione/aggiornamento applicate dopo il 10 agosto 2022. In tal modo si intende verificare se siano state attuate similari condotte non rispettose dei diritti dei consumatori.

