Depositi telematici a due vie: Pec e portale telematico

In base alle modifiche approvate dal senato al decreto legislativo n. 150/2022, che riguardano il processo penale telematico e in particolare alla norma contenuta nell’articolo 87 sulle disposizioni transitorie, i depositi nel processo penale potranno essere svolti in due modi:

  • tramite Pec,
  • attraverso il portale telematico,

La scelta si dovrà fare in base agli atti da presentare. Ci si potrà avvalere dell’opzione multipla fino all’approvazione del regolamento di disciplina del PTT che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2023.

Presentazione atti con il portale telematico

Gli avvocati dovranno utilizzare il portale telematico per cominciare con la Procura, come segnalato dal provvedimento del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, secondo le modalità stabilite anche all’interno del  decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, che illustra le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087) (GU Serie Generale n.89 del 18-04-2011).

Il deposito degli atti si ritiene eseguito solo nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Quest sistema è valido per:

  • memorie,
  • documenti,
  • richieste e istanze come indicato dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
  • richieste dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale,
  • richiesta della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale,
  • richiesta della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale,
  • atti della relativa procura speciale,
  • atti di nomina del difensore o della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali;

Nel aso di malfunzionamenti il termine di scadenza per il deposito degli atti passa da 24 ore a tutto il giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. I malfunzionamento dei servizi è accertato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo in questione.

Presentazione tramite Pec

Per tutti gli altri atti non citati sopra è possibile presentarli tramite Pec, è quindi consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata. L’indirizzo utilizzato deve essere già inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Per eseguire nel modo corretto tutta la procedura si può andare sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e verificare tutti i passaggi e gli indirizzi corretti a cui inviare la documentazione.


Avvocato Vincenzo Maruccio

Vincenzo Maruccio è un avvocato specializzato in diritto societario e diritto commerciale. All’interno dei suoi due studi a Roma e Milano collabora con diversi professionisti esperti nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. L’avvocato Vincenzo Maruccio si occupa in particolare di consulenze nel settore della contrattualistica privata e pubblica.