Crisi d’impresa e l’accesso facilitato alle banche dati

Gli uffici giudiziari impegnati nella gestione delle crisi aziendali e dell’insolvenza avranno ora accesso diretto alle banche dati, grazie a nuovi accordi stipulati dal Ministero della Giustizia. Il Ministero ha firmato tre convenzioni con l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere, permettendo così alle cancellerie dei Tribunali concorsuali di ottenere rapidamente informazioni sui debiti dalle banche dati pubbliche.

“Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – spiega l’avvocato Vincenzo Maruccio – richiede che, durante le procedure di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l’Ufficio del Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS forniscano alla cancelleria del Tribunale concorsuale documenti chiave. Questi includono bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenchi di atti stipulati, debiti fiscali e previdenziali, e qualsiasi altro elemento utile a ricostruire la situazione patrimoniale dell’impresa in difficoltà. L’accordo, che ha già ricevuto l’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, diventerà operativo in tutti i tribunali concorsuali italiani a partire dal 2 agosto, sessanta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024”.

Queste convenzioni seguono un’intesa precedente, stabilita dal Ministero della Giustizia tramite il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. Tale intesa permette agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, semplificando la ricerca telematica dei beni da pignorare o sottoporre a procedura concorsuale.

La Corte di Cassazione si pronuncia sul Fallimento delle Società incorporate. Con l’ordinanza 14414/2024 del 23 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che una società incorporata in una fusione può essere soggetta a fallimento (ora liquidazione giudiziale) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, secondo l’art. 10 della legge fallimentare.

“La Corte – dice ancora Maruccio – ha affermato che la fusione estingue la società incorporata, permettendo la dichiarazione di fallimento solo entro l’anno previsto. Come ribadito in precedenti decisioni (Cass. 6324/2023 e Cass. 36526/2023), la cancellazione societaria per fusione implica la fallibilità della società incorporata entro un anno dalla cancellazione. Non esiste un conflitto con la normativa sulla fusione come strumento per risolvere le crisi aziendali, poiché la fusione non elimina il rischio di fallimento. La decisione sottolinea che i crediti della società incorporata possono ancora portare al fallimento, indipendentemente dalla solvibilità della società incorporante, come affermato anche in Cass. 2210/2007. Questa posizione è in linea con precedenti giurisprudenziali, affermando che l’insolvenza della società incorporata è determinante per il suo fallimento, indipendentemente dalla situazione della società incorporante”.